Art. 1.

      1. All'articolo 1, primo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole da: «la raccolta» fino a: «o conservati» sono soppresse;

          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al fine di incentivare e di potenziare tale attività economica e di conservare adeguatamente, con idonee misure di tutela, l'ambiente tartufigeno naturale, nonché le modalità per il commercio delle piante micorizzate ed i relativi controlli, da effettuare anche avvalendosi di Istituti tecnici specializzati nazionali o interregionali».

      2. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

      «Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni incentivano le attività delle aziende agricole forestali volte al miglioramento ambientale».